Scuole dislocate in immobili di proprietà privata. Quale categoria?

Scuole dislocate in immobili di proprietà privata

Con la categoria “B/5” del vigente QUADRO GENERALE DELLE CATEGORIE vengono censiti gli immobili destinati a scuole pubbliche, ma soltanto quelle dislocate in immobili di proprietà comunale, provinciale o statale la cui amministrazione e conduzione non riveste le speciali esigenze di “fine di lucro”.

Oggi, stante la carenza degli immobili sopra citati, la quasi impossibilità di edificarne altri a causa della momentanea limitatezza o insufficienza o, addirittura, assenza di fondi per edificarne di nuovi, l’esigenza di soddisfare il crescente bisogno di aule scolastiche che man mano aumenta per ospitare il sempre “in aumento” numero di studenti, derivante dall’istituzione della “scuola dell’obbligo”, si tende, come avviene da parecchi anni, a prenderne in locazione altri di proprietà privata adattandoli allo scopo o già edificati con le precise caratteristiche intrinseche ed estrinseche di scuola pubblica in previsione di essere dati in locazione agli Enti pubblici.

Conseguentemente, tali fabbricati dati in locazione. ancorché adibiti a scuola pubblica (elementare, media o superiore) devono essere considerati alla stregua di fabbricati costruiti o adattati, come risulta dalle loro caratteristiche costruttive interne ed esterne, per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibile di altra diversa destinazione senza radicali trasformazioni. Quindi, nella fattispecie è legittima la classificazione nella categoria “D/8” (Z/3 del futuro nuovo Quadro Generale delle Categorie esposto con l’Allegato B al D.P.R. n. 138 del 23 marzo 1998), dovendosi considerare l’immobile di proprietà privata, ospitante la scuola pubblica, si ribadisce, alla stregua di un fabbricato costruito o adattato per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibile di destinazione diversa senza radicali trasformazioni (cfr. § 3.1.3, lettera “e” della Circolare n.4 del 16 maggio 2006 dell’ex Agenzia del Territorio).

IL CLASSAMENTO CATASTALE DEI FABBRICATI

libro benito 1

SI RINVIA AGLI AGGIORNAMENTI ESISTENTI SUL SITO DI DARIO FLACCOVIO EDITORE 

Residence e villaggi turistici. Quale categoria?

Residence e villaggi turistici

I “Residence”, nei quali sono da comprendere i “Residence Hotel” (composti, questi ultimi, da mini appartamenti con angolo cottura, che forniscono alloggio ai turisti per soggiorni di breve durata e solitamente con cadenza settimanale), nonché i “Residence” gestiti in “multiproprietà”, alla stregua dei “Villaggi turistici”, meglio noti come “Villaggi vacanze”, che sono caratterizzati da funzionalità alberghiere – come dettato dalla Circolare n. 5 del 14 marzo 1992 della ex Direzione Generale del  Catasto e dei SS. TT. EE. – vanno censiti con la categoria “D/2(Z/5 del futuro nuovo Quadro Generale delle Categorie esposto con l’Allegato B al D.P.R. n. 138 del 23 marzo 1998)

Ove il “Residence” sia stato dichiarato per singole unità funzionali, dalla ditta titolare di diritti reali come nel caso ordinariamente riscontrabile per le multiproprietà, ciascuna di esse dovrà essere censita con la categoria “D/2 e le rispettive rendite catastali dovranno essere riferite, possibilmente, al valore di mercato delle singole unità immobiliari e comprensive dei diritti su tutti i beni comuni (cfr.§ 2 della Circolare n. 14 del 27 maggio 1985, recante Chiarimenti su alcuni casi di intestazioni catastali”, la quale è riportata in Appendice G del testo “Il catasto dei fabbricati” di B. Polizzi, XI edizione del novembre 2015, aggiornato all’attualità sul sito internet dell’Editore; Circolare n. 5 del 14 marzo 1992, Lettera circolare n. 3/1 del 2 gennaio 1993 dell’ex Direzione Generale del Catasto e dei SS. TT. EE, riportate nella “Normativa su CD” facente parte del testo “Il classamento catastale dei fabbricati” di B. Polizzi, V edizione del maggio 2017, anch’esso aggiornato all’attualità sul sito internet dell’Editore. e paragrafi 5 e 6 della Circolare n. 6 del 30 novembre 2012 della Direzione Centrale Catasto e Cartografia dell’ex Agenzia del territorio, riportata al paragrafo I.5.7.1. del testo “Il classamento catastale dei fabbricati” precedentemente indicato).

Qualora i residence siano costituiti da abitazioni stagionali di proprietà di singole ditte diverse, ciascuna unità immobiliare compresa nel complesso residenziale deve essere censita con la categoria “A/7 (R/2 del futuro nuovo Quadro Generale delle Categorie esposto con l’Allegato B al D.P.R. n. 138 del 23 marzo 1998) evidenziandone o meno l’eventuale connessione con le utilità comuni (beni comuni censibili), quali gli eventuali campi sportivi (per Basket, Bocce, Calcetto, Tennis, Volley, ecc.) ovvero le piscine.

I locali destinati all’alloggio del dipendente personale delle citate strutture turistiche posseditrici delle caratteristiche che determinano le esigenze di un’attività commerciale, ogni qualvolta costituiscono unità immobiliari a sé stanti, in quanto dotati di ingresso indipendente, come per gli alberghi, devono essere censiti come unità immobiliari a destinazione ordinaria, distinte dal residence, e, quindi, con una della corrispondente categoria del Gruppo A attribuibile a quel esemplare di abitazione. Devono essere, invece, censiti assieme al residence o villaggio turistico quando non hanno alcuna opportuna speciale sistemazione per abitazione o non sono materialmente divisi dai rimanenti locali dell’albergo (cfr. massima n. 25(1) del massimario allegato alla Circolare n. 134 del 6 luglio 1941 della Direzione Generale del Catasto e dei SS.TT.EE., ripetuta, testualmente, nella “Appendice A” della «Istruzione II – Accertamento e classamento», a pag. 33).

Note ___________

(1)   Massima 25 – Locali di albergo destinati all’alloggio del personale – I locali di un albergo destinati all’alloggio del personale devono essere accertati come unità immobiliari distinte dall’albergo ogni qualvolta costituiscono unità immobiliari a sé stanti con ingresso indipendente. Devono essere invece accertati insieme all’albergo quando non hanno alcuna opportuna speciale sistemazione per abitazione o non sono materialmente divisi dai rimanenti locali dell’albergo.

La planimetria delle unità immobiliari componenti i villaggi turistici ovvero i residence da allegarsi alla dichiarazione di nuova costruzione o alla denuncia di variazione, come previsto per gli alberghi, deve essere estesa a tutti gli edifici costituenti le citate strutture ed a tutti i piani di ciascun edificio;  in deroga alla norma secondo cui le planimetrie a corredo di schede Mod. 2NB devono essere eseguite in scala 1:500, sarà eseguita nella scala di 1:200 o in altre scale. purché sia possibile dalle planimetrie identificare tutti i vani – principali ed accessori – che compongono l’albergo. (cfr. Circolare n. 29 del 30 gennaio 1940(2) e Massima n. 38 del massimario allegato alla Circolare n. 134 del 6 luglio 1941(2), entrambe dell’ex Direzione Generale del Catasto e dei SS.TT.EE).

Note ___________

  • Circolare n. 29 del 30 gennaio 1940 – Scala delle planimetrie: – omissis – Per gli alberghi a più piani deve essere presentata la planimetria di tutti i piani in scala di 1:200 o in altre scale, purché sia possibile l’identificazione di tutti i vani principali ed accessori che compongono l’albergo – omissis.

Massima n. 38 – Planimetrie degli alberghi: – Per gli alberghi a più piani deve essere presentata la planimetria di tutti i piani. In deroga alla norma secondo cui le planimetrie a corredo delle schede Md. 2 devono essere eseguite in scala 1:500, quelle degli alberghi saranno eseguite nella scala 1:200 od in altre scale purché sia possibile identificare dalle planimetrie tutti i vani – principali ed accessori – che compongono l’albergo.

IL CLASSAMENTO CATASTALE DEI FABBRICATI

libro benito 1

SI RINVIA AGLI AGGIORNAMENTI ESISTENTI SUL SITO DI DARIO FLACCOVIO EDITORE 

Laboratori: Quale categoria?

Laboratori artigianali, laboratori professionali e laboratori scientifici

Ancora oggi nell’attribuire la categoria catastale al genere delle unità immobiliari di cui al titolo del presente argomento si verifica che ad esse venga attribuita, indifferentemente, la categoria “C/3” tenendo conto soltanto della parola “laboratorio” e non che tale definizione è da attribuire soltanto ai “laboratori per arti e mestieri”;  non viene tenuto in debito conto, cioè, che esistono anche i “laboratori professionali”, tant’è che il QUADRO GENERALE DELLE CATEGORIE di cui all’Allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, assegna questi ultimi, assieme agli uffici e studi, alla categorie “T/7”, mentre i “laboratori artigianali”, nello stesso quadro, vengono assegnati alla categoria “T/2” assieme a “magazzini in genere” ed a “locali di deposito”. Non viene neanche tenuto conto che esistono anche i “laboratori scientifici” che, nel vigente Quadro Generale delle Categorie, sono assegnati nella categoria “B/5

Premesso quanto sopra, i locali – costituenti unità immobiliari – nei quali gli artigiani(1) provvedono alla lavorazione e trasformazione di prodotti semi lavorati in “prodotti finiti e vendibili” sono da dichiarare con la categoria “C/3”, corrispondente alla “T/2” del citato Quadro Generale delle Categorie di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, anche quando sono costituiti da diversi tipi di costruzione, come, ad esempio, una falegnameria con tettoia per deposito legnami(2).

Note ________

  • Ad esempio, calzolai, fabbri, falegnami, pellicciai, cappellai, tipografi, vetrai, corniciai,
  • Punto 7), “Quesiti di inquadramento delle unità immobiliari” riportato nella Circolare n. 127 del 18 luglio 1939: I laboratori di carattere artigiano, anche quando sono costituiti da diversi tipi di costruzione, come ad esempio una falegnameria con tettoia per deposito legnami si accertano nella categoria C-3. Quando l’esercizio perde il carattere proprio dell’artigianato per assumere quello dell’industria, e se sussistono le condizioni necessarie per l’applicazione dell’art. 10, l’accertamento va fatto in categoria D-1

Con la stessa categoria “C/3” vanno dichiarati  quei locali dove vengono esercitate altre attività a “carattere artigianale”, quali, ad esempio, quella di meccanico per riparazione di autoveicoli, quella di carrozziere o di elettrauto ed altre ancora, sempreché tali attività non occupino, come spesso invece si verifica, locali la cui destinazione ordinaria nella strada o nella zona in cui sono ubicati sia quella di negozi o non abbiano quelle caratteristiche di fabbricati costruiti per una specifica attività industriale e non suscettibili di destinazione “ordinaria” senza radicali trasformazioni.  Verificandosi tali caratteristiche e tale localizzazione, i locali in argomento si devono dichiarare, rispettivamente, con la categoria “C/1”, corrispondente alla “T/1” del Quadro Generale delle Categorie di cui al citato “Allegato B” al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 118, e con la categoria “D/1” o con la “D/7”, ambedue corrispondenti alla “Z/1” dello stesso Quadro.

Possono, inoltre, rientrare nella categoria “C/3” anche i locali adibiti a caseifici, forni da pane, frantoi per le olive, macelli e mulini di scarsa importanza economica, quando gli stessi sono realmente comuni locali suscettibili di altra destinazione “ordinaria” senza radicali trasformazioni e che non presentano le caratteristiche strutturali volute dall’art. 10 del Regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, senza tener conto, peraltro, dell’entità del reddito dell’attività in essi locali esercitata.

I laboratori artigianali – ubicati, solitamente, in periferia o nel corpo periferico dei Comuni e, solo eccezionalmente, in località centrali – di regola non hanno gli adattamenti delle botteghe per la vendita, sebbene, talvolta, l’artigiano lavori non soltanto per commissione, ma anche per la vendita diretta al pubblico (vedi Circolare n. 146 del 2 agosto 1939, recante “Classificazione delle botteghe”(3)).

Note ________

  • Circolare n. 146 del 2 agosto 1939, 8° e 9° capoverso delle norme elencate: Nella categoria C/3 si comprenderanno i locali – costituenti unità immobiliari – nei quali gli artigiano provvedono alla lavorazione, generalmente di semilavorati, in prodotti finiti.

Questi locali sono normalmente ubicati in periferia o nel corpo della città e solo eccezionalmente in località centrali. Di regola non hanno gli adattamenti delle botteghe per la vendita, sebbene talvolta l’artigiano lavori non soltanto per commissione ma anche per la vendita diretta al pubblico.

Da quanto precedentemente esposto, dunque, per “laboratori per arti e mestieri”, come definiti a lato della categoria “C/3” del vigente Quadro Generale delle Categorie, non si devono intendere i “laboratori scientifici” che, come dal vigente Quadro Generale delle Categorie, assieme alle scuole, vanno censiti nella categoria “B/5(corrispondente alla “P/4” del Quadro Generale delle Categorie di cui all’Allegato B al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 118) e i cosiddetti “laboratori professionali (laboratori odontoiatrici, laboratori per esami clinici, ecc.) che sono da dichiarare con l’appropriata categoria “A/10”, (corrispondente alla “T/7” del Quadro Generale delle Categorie di cui all’Allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 118) oppure, se hanno ingresso diretto dalla pubblica via e le comuni caratteristiche dei locali per negozi o botteghe, con la categoria “C/1” o con atre categorie del gruppo “C”, alla stessa stregua degli ambulatori medici(4) (5), in base alla destinazione ordinaria riscontrata nella stessa pubblica via, purché si sia certi o si ritenga che sussista la previsione di continuità di tale destinazione e non la occasionalità.

Note ________

  • Pagina 17 – PARTE SECONDA – paragrafo 20 della “Istruzione II – Accertamento e classamento” emanata il 24 maggio 1942: Le unità immobiliari devono essere classate (assegnazione della categoria e classe) in base alle condizioni fisiche ed economiche che presentano all’atto del classamento
  • Pagina 46 della “Istruzione II – Accertamento e classamento” emanata il 24 maggio 1942: Ambulatori medici: Un ambulatorio medico che ha ingresso diretto dalla pubblica via e le comuni caratteristiche dei locali per bottega e simili si accerta nelle categorie del gruppo C.

IL CLASSAMENTO CATASTALE DEI FABBRICATI

libro benito 1

SI RINVIA AGLI AGGIORNAMENTI ESISTENTI SUL SITO DI DARIO FLACCOVIO EDITORE