Ripetitori per la trasmissione e amplificazione di segnali. Quale categoria?

Ripetitori per la trasmissione e amplificazione di segnali

PREMESSA

Nelle telecomunicazioni in genere il termine “ripetitore” individua un dispositivo elettrico (meglio noto come  “congegno” ovvero “impianto” o “apparecchiatura”) capace di ricevere, via cavo o via etere, un segnale  e di ritrasmetterlo immediatamente in uscita a potenza elettromagnetica più ragguardevole in modo che lo stesso possa essere recepito, anche a grandi distanze, senza eccessiva diminuzione o declassamento.

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Rilevante importanza hanno assunto nel tempo anche le costruzioni tese ad ospitare impianti industriali mirati alla trasmissione o all’amplificazione di segnali destinati alla trasmissione via cavo o via etere.

Detta attività, ordinariamente, è tipica di processi industriali o, comunque, produttivi e, pertanto, la categoria da attribuire agli immobili che la ospitano è da individuare nel gruppo “D”, assegnandoli alla categoria “D/7”.

Tra le diverse tipologie dei manufatti in esame, negli ultimi anni, ha registrato una significativa diffusione sul territorio nazionale quella destinata ad ospitare gli impianti per la diffusione della «telefonia mobile» che, di norma, risultano allogati su costruzioni già esistenti ovvero su aree di terreno all’uopo destinate, nonché per la estensione degli «impianti trasmittenti RAI».

In relazione alla normativa catastale ed alla specifica fattispecie che si sta esaminando bisogna stabilire preliminarmente, volta per volta, se sussiste o meno l’obbligatorietà della dichiarazione al catasto dei fabbricati.

Pertanto, si fa osservare, nella fattispecie, che nel caso in cui gli impianti sono allogati su costruzioni esistenti, i manufatti in argomento sono caratterizzati dalla presenza di una o più antenne ancorate a muri o sostenute da piccoli tralicci e dai relativi impianti elettrici ed elettronici.

In questi casi, qualora le apparecchiature elettroniche sono custodite in locali già esistenti censiti ovvero censibili, anche come “parti comuni dell’edificio”, e non venga individuata un specifica area destinata allo scopo, gli stessi manufatti non richiedono di essere dichiarati in catasto.  Diversamente, laddove vengano individuati locali (preesistenti o di nuova costruzione) ed aree, destinati proprio e solamente ad ospitare le suddette apparecchiature, i manufatti in esame devono essere dichiarati in forma autonoma ovvero come variazione della preesistente unità immobiliare o parte comune dell’edificio.

La seconda tipologia rappresentata (realizzata su area di terreno allo scopo destinata), è relativa ad un’area di terreno, solitamente recintata, all’interno della quale è installato su platea di calcestruzzo un traliccio cui sono fissate le antenne; in questo caso le apparecchiature elettroniche a corredo sono di norma ubicate in manufatti di dimensioni diverse, sia planimetricamente che in altezza.

In questa fattispecie, qualora sussista un’ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, l’obbligo dell’accatastamento dei manufatti è previsto dall’articolo 2 del DM 2 gennaio 1998(1), riportante “Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione e di adeguamento della nuova cartografia catastale” (cfr. paragrafo 3.1.3, lettera “c” della Circolare n. 4 del 16 maggio 2016).

Note ________

(1)     Art. 2 – Unità immobiliare – del D.M. 2 gennaio 1998, n. 28:

Comma 1: L’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o di fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero un’area che nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.

Comma 2: L’abitazione e gli altri immobili strumentali all’esercizio dell’attività agricola costituiscono unità immobiliari da denunciare in catasto autonomamente.

Comma 3: Sono da considerare unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino assicurate  le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati, ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale.

Per entrambe le due tipologie presentate l’accatastamento verrà eseguito dichiarando le stesse, singolarmente, con la categoria “D/7

per concludere, si ritiene che quanto sopra proposto e stabilito dalla richiamata Circolare n. 4 del 16 maggio 2016 sia calzante anche agli “Impianti trasmittenti RAI” che, già a quella data, secondo la Nota 22 luglio 1986 n. 3/1744, Serv. T.C. III della ex Direzione Generale del Catasto e dei SS.TT.EE., mancando per essi i requisiti che definivano “propriamente” l’unità immobiliare, non erano da denunciare al Nuovo catasto edilizio urbano, ma che, fin d’allora, contraddiceva con il concetto di «Costruzione»(2) e di «Stabilità»”(2) espresso dalla citata Direzione Generale il 23 gennaio 1941 a mezzo delle “Norme provvisorie per la dichiarazione delle nuove costruzioni edilizie e per la denuncia delle variazioni nella intestazione, nella consistenza e nella destinazione degli immobili denunciati, accertati o accertabili al Nuovo catasto edilizio urbano” e contrasta ancora, all’attualità, con la norma prescritta dall’art. 2, comma 3, del Decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28 (cfr. Nota “1”).

Note ________

(2)       Concetto di «Costruzione» e di «Stabilità» di cui alla Nota (1) del § 2 delle“Norme provvisorie per la dichiarazione delle nuove costruzioni edilizie e per la denuncia delle variazioni nella intestazione, nella consistenza e nella destinazione degli immobili denunciati, accertati o accertabili al Nuovo catasto edilizio urbano” emanate il 23 gennaio 1941 dalla ex Direzione Generale del Catasto e dei SS.TT.EE.:

– Si intende per «costruzione» ogni combinazione di materiali assieme riuniti e saldamente connessi da formare un tutto omogeneo di forma particolare e prestabilita.

– Si intende per«stabilità» la definitiva permanenza o immanenza della costruzione in quel dato luogo in cui è sorta, e ciò, tanto per essere essa costruzione così aderente ed assicurata al suolo da non potersi trasportare o rimuovere tranne che scomponendola almeno in parte, rompendo o distruggendo prima siffatta aderenza, quanto per dover essa esistere e stare là dove fu eretta anziché altrove per sua espressa destinazione  (vedi massima n. 31 riportata al paragrafo II – Appendice C  della “Normativa su CD” allegata al testo “Il classamento catastale dei fabbricati” di B. Polizzi, V edizione del maggio 2017 edita da Dario Flaccovio, che viene continuamente aggiornato sul sito internet dell’editore).

IL CLASSAMENTO CATASTALE DEI FABBRICATI

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Abitazioni in Villino o in Villa. Quali caratteristiche le distinguono?

Abitazioni in Villino o in Villa:

PREMESSA

Quanto riguarda la differenza di caratteristiche che distinguono le unità immobiliari in argomento è riscontrabile dal mio testo «Il classamento catastale dei fabbricati», V edizione del maggio dell’anno in corso da Dario Flaccovio Editore, il cui continuo aggiornamento all’attualità è consultabile nel sito internet dell’Editore, ai seguenti paragrafi:

–  I.4.2.1. relativo alle abitazioni in villino e tutto quanto è ad esse correlato;

– I.4.5.1. relativo dove è presente il “Prospetto allegato alla nota n. C1/1022 del 4 maggio 1994”, riportante le principali caratteristiche tipologiche e costruttive delle più significative categorie catastali ad uso abitativo;

  • Normativa su CD, paragrafo“II.10 – Appendice L”, facente parte del citato testo.

Tuttavia, per quanti sono sprovvisti del citato mio testo, ritengo utile argomentare sulle differenze di caratteristiche tipologiche e costruttive delle «Abitazioni in villino» ed «Abitazioni in villa» nonché sulle correlate notizie riguardanti il classamento catastale, da non ignorare.

Abitazione in villino.

Per «abitazione in villino» o per «villino» si deve intendere un fabbricato, anche se suddiviso in più unità immobiliari, avente caratteristiche tipologiche e costruttive tipiche del «villino» nonché aspetti tecnologici e di rifinitura proprie di un fabbricato di tipo civile o economico e dotato, per tutte o parte delle unità immobiliari che lo compongono, di aree cortilizie coltivate o no a giardino (cfr. Circolare n. 5 della ex Direzione Generale del Catasto e dei SS.TT.EE. e Nota C1/1022 del 4 maggio 1994 della ex Direzione Centrale del Catasto, dei Servizi Geotopocartografici e della Conservazione dei RR.II.).

Tale tipologia di unità immobiliare viene censita con la categoria “A/7

Sono da ritenere compatibili con la categoria “A/7” anche quelle unità immobiliari appartenenti a fabbricati a schiera e quelle di consistenza notevolmente inferiore a quella propria delle abitazioni in villino, cioè i mini-alloggi stagionali compresi in «villaggi» o «residence» allo scopo realizzati.

È da ricordare che nella tipologia delle abitazioni in villino non è ammessa la compresenza di unità immobiliari a destinazione commerciale o, comunque, a destinazione diverse da quelle rientranti nella categorie “C/6(autorimesse, box, posti auto coperti o scoperti) e “C/7(posti auto su piani pilotis o su spazi privati coperti).

Abitazione in villa.

Per «abitazione in villa» o «villa» deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in più unità immobiliari, caratterizzato essenzialmente dalla presenza di un parco o giardino, edificato di norma, ma non esclusivamente, in zona urbanisticamente destinata a tale tipologia di costruzioni o in zona di pregio, con caratteristiche costruttive e di rifinitura di livello generalmente superiore all’ordinario.

La villa può anche identificare un immobile avente caratteri tipologici e architettonici rilevanti in relazione all’epoca della costruzione (cfr. Circolare n. 5 della ex Direzione Generale del Catasto e dei SS.TT.EE. e Nota C1/1022 del 4 maggio 1994 della ex Direzione Centrale del Catasto, dei Servizi Geotopocartografici e della Conservazione dei RR.II.)

L’abitazione in villa deve possedere vani principali con superficie ampia, una consistente superficie lorda (vani principali e vani accessori a servizio diretto) e ampia superficie dell’area scoperta pertinente (giardino o parco).

In detta unità immobiliare non è ammessa la compresenza di unità a destinazione commerciale.

Tale tipologia di unità immobiliare viene censita con la categoria “A/8

Alle abitazioni rientranti in questa categoria non possono essere riconosciuti i requisiti di ruralità

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Per entrambe le due tipologie di unità immobiliare sopra rappresentate si ricorda anche, in merito alla dotazione di aree coltivate o no a giardino o di parchi, che è da tenere sempre presente che la pertinenza scoperta di un villino o di una villa (giardino, parco o uno spiazzo pavimentato) – comunemente ed erroneamente denominata «corte» dal professionista – se al servizio di una sola unità immobiliare, anche se nel lotto edificato esistono corpi accessori (autorimesse, box o locali di sgombero, impropriamente denominati “locali di deposito” e dichiarati distintamente) o altre unità immobiliari a «destinazione non abitativa», non deve essere dichiarata come «bene comune non censibile», ma deve essere considerata come pertinenza di uso esclusivo e, come tale, inclusa nella consistenza della superficie catastale computata, solo per la quota eccedente il quintuplo della superficie catastale risultante dalla somma di quella dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto, nella misura del 10% (dieci per cento) fino alla suddetta somma di superfici e del 2% (due per cento) per le superfici eccedenti tale limite (cfr. Allegato C al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, recante “Norme tecniche per la definizione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria – gruppi R, P, t).

Il giardino del quale può fare uso solo l’occupante di una unità immobiliare, infatti, costituisce pertinenza di uso esclusivo di quest’ultima anche se serve di passaggio per l’accesso ad altre unità immobiliari quali ad esempio il corpo accessorio destinato ad autorimessa, box o a rimessa per imbarcazioni che, si ricorda, devono essere denunciati a parte con distinte schede Mod. 1NB-parte II in quanto costituiscono, in ogni caso, distinte unità immobiliari (cfr. Circolare n. 40 del 20 aprile 1939, paragrafo “Accessori eccettuati”, e Massima n. 100 del massimario di cui alla Circolare n. 134 del 6 luglio 1941, entrambe della ex Direzione Generale del Catasto e dei SS.TT.EE.).

Detta pertinenza deve essere rappresentata nella corrispondente planimetria dell’unità immobiliare alla stessa scala utilizzata per la rappresentazione di quest’ultima oppure, nei casi di notevoli dimensioni, utilizzando la scala di 1:500 per rappresentare la parte scoperta ed il contorno della parte coperta dell’unità immobiliare stessa e, quindi, rappresentando l’interno della parte coperta (cioè, la distribuzione degli spazi interni) in scala 1:200.

Se, invece, il giardino, il parco, ecc. sono indivisamente comuni a più unità immobiliari da dichiarare con la categoria “A/7” o “A/8” tali pertinenze scoperte sono da ritenere «Beni comuni non censibili» e, come tali, oltre ad essere dichiarate nel “Quadro D – Beni comuni non censibili” del Mod. D1 (con l’identificativo catastale e con l’indicazione del piano in cui è posizionato il bene), devono essere indicate in corrispondenza delle voci «cortili o camminamenti» o «verde» della Sez. 2 del Quadro D del Mod. 1NB-parte prima (destinazione degli spazi comuni nel fabbricato) perché ne venga tenuto conto nella funzione «classamento automatico».

IL CLASSAMENTO CATASTALE DEI FABBRICATI

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Scuole dislocate in immobili di proprietà privata. Quale categoria?

Scuole dislocate in immobili di proprietà privata

Con la categoria “B/5” del vigente QUADRO GENERALE DELLE CATEGORIE vengono censiti gli immobili destinati a scuole pubbliche, ma soltanto quelle dislocate in immobili di proprietà comunale, provinciale o statale la cui amministrazione e conduzione non riveste le speciali esigenze di “fine di lucro”.

Oggi, stante la carenza degli immobili sopra citati, la quasi impossibilità di edificarne altri a causa della momentanea limitatezza o insufficienza o, addirittura, assenza di fondi per edificarne di nuovi, l’esigenza di soddisfare il crescente bisogno di aule scolastiche che man mano aumenta per ospitare il sempre “in aumento” numero di studenti, derivante dall’istituzione della “scuola dell’obbligo”, si tende, come avviene da parecchi anni, a prenderne in locazione altri di proprietà privata adattandoli allo scopo o già edificati con le precise caratteristiche intrinseche ed estrinseche di scuola pubblica in previsione di essere dati in locazione agli Enti pubblici.

Conseguentemente, tali fabbricati dati in locazione. ancorché adibiti a scuola pubblica (elementare, media o superiore) devono essere considerati alla stregua di fabbricati costruiti o adattati, come risulta dalle loro caratteristiche costruttive interne ed esterne, per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibile di altra diversa destinazione senza radicali trasformazioni. Quindi, nella fattispecie è legittima la classificazione nella categoria “D/8” (Z/3 del futuro nuovo Quadro Generale delle Categorie esposto con l’Allegato B al D.P.R. n. 138 del 23 marzo 1998), dovendosi considerare l’immobile di proprietà privata, ospitante la scuola pubblica, si ribadisce, alla stregua di un fabbricato costruito o adattato per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibile di destinazione diversa senza radicali trasformazioni (cfr. § 3.1.3, lettera “e” della Circolare n.4 del 16 maggio 2006 dell’ex Agenzia del Territorio).

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