Amsterdam restituisce ai suoi cittadini i frammenti storici della loro città
Innovativa proposta per far tornare alla luce alcuni preziosi Reperti Storici.
Avete mai pensato di adornare la parte preferita della vostra abitazione con qualche reperto storico, magari ancora in buone condizioni?
Da oggi fino al 31 Dicembre 2019, tutti gli abitanti di Amsterdam potranno effettuare una richiesta alquanto bizzarra e sicuramente unica nel suo genere.
Ad essi infatti è stata concessa l’opportunità di poter partecipare ad un concorso che mette in palio non beni di tipo economico, bensì reperti architettonici dal valore artistico ineguagliabile.
Da dove provengono questi reperti?
Durante il periodo dei programmi di ricostruzione dopo la fine della seconda guerra, a causa dei lavori di ristrutturazione sono stati lasciati sul suolo alcuni detriti di grande valore: si tratta di pezzi delle famose case dei canali, monumenti, colonne con numeri romani. Considerata l’elevata rarità, il Dipartimento di Architettura del comune di Amsterdam ha iniziato ad immagazzinare tali reperti, continuando con il tempo a far crescere il loro valore.
Chi li può richiedere?
Nel bando emanato dal comune non si fa distinzione tra cittadini, anche se potranno partecipare senza nessun tipo di disparità società pubbliche e private. La richiesta deve essere effettuata secondo le modalità descritte e presentata entro e non oltre il 31 Dicembre, mentre l’assegnazione finale avverrà nel corso del 2020.
I pezzi unici che verranno distribuiti, sono stati suddivisi in 6 diverse categorie in base all’ordine di rarità e bellezza artistica. Alcuni di essi sono accompagnati dai piani originali o da fotografie in bianco e nero che mostrano la bellezza di questi elementi nelle loro forme originali. Tra i reperti in offerta c’è anche l’antica facciata di una casa del canale situata nel numero 126 di Herengracht, denominata “t Moortje” per il suo aspetto arabeggiante.
Questa proposta comunale ha suscitato molto interesse da parte dei suoi cittadini, al punto che è stata considerata come un’ iniziativa che potrebbe portare ad un vero e proprio movimento artistico-culturale. Infatti sono sempre di più i reperti che vengono immagazzinati nei centri logistici di Musei e Gallerie D’Arte in tutto il mondo ma solo pochi di essi rivedranno la luce.
Grazie a questa proposta invece i cittadini avranno modo di tutelare e far rivivere nel presente frammenti di una storia passata, la quale potrà godere del suo compimento. Un semplice modo per avvicinare le persone e unire presente e passato, ancora una volta.
BioMattone: nuove proprietà fisiche per le costruzioni del futuro
Un nuovo modello di mattone che ha a cuore l’Ecosostenibilità
Il 2019 verrà ricordato come l’anno in cui il tema dell’inquinamento ambientale è prevalso, iniziando a far muovere, con grande impegno ed interesse, nuove e vecchie generazioni.
Sulla scia di questi cambiamenti che entreranno sempre più in vigore con il passare del tempo, bisogna riportare una novità ecologica che arriva direttamente dal mondo del Real Estate.
Una delle maggiori problematiche che Ingegneri e Architetti si trovano ad affrontare durante la costruzione di un nuovo Edificio è sicuramente legata alla scelta del mattone. Infatti dietro quel semplice rettangolo vi è nascosta la vita stessa della costruzione che, condizionata certo da molti altri fattori, dipende in maniera indissolubile dalla qualità e tipologia del materiale utilizzato.
Ma anche usado i materiali migliori, vi sono caratteristiche che li rendono ancora al giorno d’oggi poco efficienti in termini di isolamento termico e impatto ambientale.
Proprio da queste considerazioni, Enea (l’azienda nazionale per l’energia e sviluppo economico) in collaborazione con alla sezione dedicata del Politecnico di Milano, hanno iniziato una ricerca per ottimizzare l’effetto delle due variabili citate precedentemente.
Lo studio è riuscito brillantemente a portare una nuova formulazione concettuale del principale componente delle costruzioni, ovvero: il BioMattone.
DA COSA E’ COSTITUITO IL BIOMATTONE?
Realizzato con una miscela di calce e canapulo, lo scarto legnoso della canapa, il biomattone è la nuova risposta ecosostenibile dell’Edilizia. Le prime applicazioni di esso sono state fatte in Sicilia e in Veneto, riportando risultati entusiasmanti.
Il BioMattone mantiene costante la temperatura degli ambienti a circa 26 gradi centigradi, indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne. Inoltre le pareti realizzate con questa tipologia di mattoni sono in grado di trattenere grandi quantità di CO2, prelevandolo dell’ambiente circostante e immagazzinandolo per un sostanziale periodo di tempo.
Tutte queste nuove caratteristiche hanno poi anche un impatto sui consumi energetici dell’edificio stesso. Infatti i dati parlano di una drastica riduzione sull’utilizzo di pompe di calore o condizionatori, con indici che indicano un risparmio netto che arriva a toccare il 50% sulle bollette annue.
In conclusione, il nuovo connubio di materiali presenti nel BioMattone rappresenta una soluzione innovativa che, pur mantenendo costanti solidità e robustezza, restituisce un maggiore grado di traspirabilità e confort, abbattendo in maniera concreta buona parte dell’inquinamento ambientale legato alle operazione di costruzione e mantenimento degli Immobili.
Fabbricati in aree di servizio dismesse della rete stradale. Variazione categoria catastale.
E’ stata diramata il 30 ottobre 2019 a tutti gli Uffici Catastali, una nota che tratta un quesito posto dalla società Autostrade per l’Italia. Questo quesito riguarda la possibilità di inserire in una categoria speciale (F4) tutti gli immobili della rete autostradale che per l’attuazione del decreto interministeriale 8494/2015 (chiusura di aree di servizio) sono state dismesse.
Si riporta integralmente la circolare emanata:
E’ stato recentemente sottoposto all’attenzione della scrivente Direzione, da parte della società Autostrade per l’Italia (ASPI), un quesito riguardante la possibilità di richiedere la variazione catastale per l’attribuzione di categoria priva di rendita (ad esempio, F/4 – Unità in corso di definizione) agli immobili di proprietà della medesima Società, siti nelle Aree di Servizio dismesse.
Tale richiesta trae origine dall’attuazione del decreto interministeriale prot. n. 8394 del 7 luglio 2015, riguardante il “Piano di ristrutturazione delle Aree di Servizio presenti nei sedimi autostradali“, che prevede la chiusura di alcune di tali aree di servizio.
La Società istante motiva la propria richiesta rappresentando che le operazioni di dismissione consisterebbero in interventi di “incapsulamento” dei fabbricati interessati, finalizzati a renderli “inaccessibili, sicuri ed inutilizzabili“. Detti interventi verrebbero effettuati “… mediante una completa sigillatura in muratura dei fabbricati, con relativa chiusura di tutti gli accessi, con collocazione di barriere new jersey, e/o la realizzazione di recinzioni e cancelli”, trasformando, di fatto, gli immobili interessati in “nuovi corpi di fabbrica non più funzionali allo scopo per cui erano stati originariamente realizzati, privandoli permanentemente della possibilità di generare reddito”.
Al riguardo, deve osservarsi che la richiesta inoltrata dalla Società istante pone l’attenzione sul tema generale del censimento catastale degli immobili privi di autonomia funzionale e capacità reddituale, introducendo il caso, del tutto peculiare, in cui un’immobile viene privato permanentemente di qualunque possibilità di utilizzo, con conseguente incapacità di produrre un reddito proprio, a seguito di un insieme sistematico di opere non inquadrabili tra gli interventi di demolizione.
Sul tema, occorre preliminarmente richiamare le disposizioni di cui all’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28, che prevedono la possibilità di iscrizione in catasto, ai soli fini della identificazione e senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d’uso, di tutta una serie di immobili che, per diverse ragioni, risultano non suscettibili di produrre un reddito proprio (unità collabenti, unità in corso di costruzione o di definizione, ecc., di cui alle categorie catastali del Gruppo F).
In particolare, ai fini che qui interessano, con circolare n. 4 del 29 ottobre 2009, emanata dalla Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare della ex Agenzia del Territorio, è stata prevista la possibilità di attribuire agli immobili la categoria F/4 – Unità in corso di definizione, priva di rendita catastale, in presenza di interventi volti a “…ridefinire radicalmente gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere tese a trasformare un fabbricato in un insieme di unità immobiliari, in tutto o in parte diverse da quelle iscritte in catasto (cfr. articolo 3, comma 1, lettera d, del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380, recante «Disposizioni legislative in materia edilizia»).”
La medesima circolare evidenzia, nel contempo, come la citata categoria F/4 (insieme alla categoria F/3, inerente agli immobili in corso di costruzione) rappresenti solo una temporanea iscrizione negli atti catastali del bene, in attesa della definitiva destinazione ad esso conferita.
Al riguardo, può ritenersi che, in linea generale, qualora un fabbricato sia interessato da radicali interventi edilizi (come quelli richiamati dall’art. 3, comma 1, lettera d1, del D.Lgs. n. 380 del 2001) che, di fatto, ne annullano in modo manifesto e permanente ogni autonomia funzionale e capacità reddituale – con riferimento a qualsiasi destinazione d’uso – e tali da richiedere, per l’eventuale recupero dell’autonomia funzionale e reddituale dell’immobile, successivi interventi edilizi altrettanto radicali, al fabbricato stesso possa essere attribuita la categoria catastale F/4 – Unità in corso di definizione, fino all’eventuale recupero o alla completa demolizione dell’immobile.
Al riguardo, occorre comunque precisare che “l’insieme sistematico di opere tese a trasformare un fabbricato in un insieme di unità immobiliari, in tutto o in parte diverse da quelle iscritte in catasto”, di cui alla sopra richiamata circolare n. 4 del 29 ottobre 2009, non deve necessariamente interessare l’intero fabbricato – inteso come costruzione indipendente realizzata in elevazione e/o interrata – potendosi limitare alla trasformazione anche solo ad una porzione dello stesso.
Quanto alla classificazione degli interventi edilizi posti in essere e che annullerebbero di fatto ogni funzionalità e capacità reddituale di un immobile, stante l’autonomia della disciplina catastale rispetto a quella urbanistico-edilizia (cfr. paragrafo 3.2 della circolare n. 4 del 16 maggio 2006 dell’Agenzia del Territorio), il riferimento alle disposizioni di cui al menzionato D.Lgs. n. 380 del 2001 deve considerarsi essenzialmente esemplificativo, atteso che l’attribuzione della corretta categoria catastale non può prescindere dagli accertamenti di natura tecnica relativi alle caratteristiche tecnico-fisiche dell’immobile e allo stato in cui esso si trova, di competenza dell’Ufficio Provinciale nel cui territorio sono ubicati i beni.
Al riguardo, appare comunque utile evidenziare che interventi consistenti nella sola chiusura di porte e finestre (anche se realizzata con paramento murario) che consentono comunque l’accessibilità all’immobile senza necessità di interventi edilizi, o nell’incapsulamento dell’immobile realizzato tramite opere facilmente amovibili, quali, ad esempio, teli di chiusura sostenuti da intelaiature, non costituiscono, a parere della scrivente, condizione sufficiente a giustificare l’attribuzione della richiamata categoria catastale F/4 – Unità in corso di definizione che, come detto, scaturisce dall’impossibilità di attribuzione di qualsiasi altra categoria produttiva di reddito.
In relazione a quanto sopra esposto, nei casi in cui vengano realizzate radicali opere edilizie sugli immobili presenti nelle aree di servizio dismesse in parola, tali da rendere i medesimi immobili, di fatto, privi di ogni funzionalità e capacità di produrre un reddito proprio in modo permanente, si ritiene possibile, conformemente alle disposizioni di cui all’art.1 del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, l’iscrizione in catasto degli stessi con attribuzione della categoria F/4 – Unità in corso di definizione.
In relazione a quanto sopra esposto, appare utile richiamare, di seguito, i casi in cui è ammesso il censimento degli immobili nella categoria F/4 – Unità in corso di definizione, sempreché detti immobili, nello stato in cui essi si trovano, risultano privi di autonomia funzionale e capacità di produrre un reddito proprio in relazione a qualsiasi destinazione d’uso:
– porzioni immobiliari ancora di incerta definizione funzionale o strutturale all’atto della dichiarazione in catasto dell’intero fabbricato – in parte ultimato – in cui sono ubicate, per
assenza di definizione della estensione di parti comuni coperte o scoperte, ovvero di divisione degli spazi disponibili ai piani terreni o interrati per attività commerciali o per box (cfr. circolare n. 2 del 20 gennaio 1984 della ex Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali);
– porzioni immobiliari oggetto di interventi, rivolti a ridefinire radicalmente gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere tese a trasformare un fabbricato, o parte di esso, in un insieme di unità immobiliari, in tutto o in parte diverse da quelle in precedenza iscritte in catasto (cfr. circolare n. 4 del 29 ottobre 2009 della ex Agenzia del Territorio);
– fabbricati interessati da radicali interventi edilizi che ne comportino anche la “sigillatura”, ossia la completa e permanente inaccessibilità, annullandone, di fatto, in modo manifesto ogni autonomia funzionale e capacità reddituale e tali da richiedere, per l’eventuale recupero dell’autonomia funzionale e reddituale dell’immobile, successivi interventi edilizi altrettanto radicali (come il caso delle stazioni di servizio dismesse sopra richiamate).
Gli Uffici Provinciali – Territorio competenti procederanno, comunque, al controllo e all’accertamento tecnico delle dichiarazioni rese in catasto, secondo le previsioni di cui al menzionato D.M. n. 701 del 1994.


