Decreto Cura-Italia: nuove scadenze fiscali per Imprese e Professionisti

Il nuovo decreto Cura Italia, emanato qualche giorno fa dal presidente del consiglio Giuseppe Conte, introduce una serie di agevolazioni messe in atto per di alleggerire la pressione fiscale durante il periodo drammatico del Coronavirus. L’intervento mira a prolungare e revisionare le scadenze fiscali per persone fisiche, lavoratori autonomi, imprese e professionisti.

IL DECRETO

Annunciata la sospensione delle scadenze fiscali nel periodo che intercorre tra l’8 marzo e il 31 Maggio 2020 per tutti i versamenti alle pubbliche amministrazioni. La misura, nel dettaglio, fa riferimento ai contributi previdenziali, assistenziali e alle assicurazioni obbligatorie.

Slittano anche i pagamenti dovuti per cartelle emesse dagli agenti della riscossione e per accertamenti esecutivi dell’agenzia delle Entrate, avvisi di addebito dell’Inps, atti di accertamento emessi dall’agenzia delle Dogane e atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali.

E’ doveroso precisare che il pagamento non verrà annullato. Infatti per tutte queste scadenze sarà necessario il versamento in un’unica soluzione entro giorno 30 Giugno 2020.

COMUNI IN ZONA ROSSA

Tra le voci del decreto Cura Italia, ampio spazio è stato riservato a tutti i comuni che sono stati colpiti maggiormente dal Virus. Infatti, per le persone che si trovano nelle “zone rosse” saranno sospesi tutti gli adempimenti tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020. I versamenti dovranno essere corrisposti in un’unica soluzione entro il 1° giugno 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.

IMPRESE E PROFESSIONISTI

Tutti i contribuenti esercenti impresa, arte o professione che non superino 2 milioni di euro di ricavi annui, avranno diritto ad una sospensione dei seguenti versamenti: autoliquidazione Iva, ritenute per i dipendenti e relativi contributi previdenziali. Anche in questo caso il periodo dell’iniziativa è compreso tra l’8 e il 31 Marzo.

Per le imprese maggiormente penalizzate dagli effetti del coronavirus, il governo ha deciso di adottare misure più dettagliate. I versamenti fiscali, Iva compresa, e quelli previdenziali saranno sospesi ,questa volta, dal 2 marzo al 30 aprile 2020. Di seguito tutte le attività di riferimento:

  • Agenzie di viaggio e Turismo;
  • Tour operator;
  • Società sportive, professionistiche e dilettantistiche;
  • Soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo;
  • Centri sportivi, piscine e centri natatori;
  • Ricevitorie del lotto;
  • Ristoranti;
  • Gelaterie;
  • Pasticcerie;
  • Bar e pub;
  • Aziende termali.
  • Turistico – ricettive;

In tutti questi casi i versamenti andranno effettuati entro lunedì 1° giugno 2020 in unica soluzione o fino a un massimo di 5 rate mensili a partire dal 31 maggio 2020. Per le associazioni e società sportive, invece, la sospensione si estende di un mese, sempre con possibilità di rateizzare a partire dal 1° giugno 2020. 

Scarica qui il testo del decreto Cura-Italia in formato pdf

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Agevolazioni Governo Coronavirus: Sospensione Mutuo Casa

Gli effetti del Coronavirus si stanno ripercuotendo velocemente su tutta la nostra struttura sociale. Ieri, in tarda serata, il governo ha dichiarato l’intera nazione nello stato di massima protezione, approvando una serie di regole necessarie a far fronte all’emergenza in atto. Tra queste procedure (già valide nelle zone rosse iniziali) sono presenti una serie di proposte e agevolazioni che il governo intende concedere ai cittadini più in difficoltà.

SOSPENSIONE MUTUO CASA

Al fine di tutelare la casa, uno dei beni più preziosi dei cittadini italiani, il governo ha proposto la sospensione del mutuo per un tempo massimo di 18 mesi. Per coloro che ne usufruiranno, ciò porterà un aumento sul piano di ammortamento del contratto. La misura prevede anche che sia il Fondo di Solidarietà per i mutui a pagare la quota interessi del mutuo derivante da Euribor e IRS, a seconda che il mutuo stipulato sia a tasso fisso o variabile. Il cliente invece, dopo il congelamento, dovrà versare la quota capitale e la parte degli interessi derivante dallo spread. Antonio Patuelli, presidente dell’Abi in mattinata ha rilasciato una serie di dichiarazioni che rassicurano la disponibilità, da parte delle banche, di fronteggiare la situazione.  Le parole di Patuelli: “Ci siamo mossi in anticipo[…]. La sospensione si può già chiedere in tutta Italia». 

QUALI SONO I REQUISITI

Di seguito i requisiti, che devono essere necessariamente tutti rispettati, al fine di poter richiedere l’agevolazione:

  • il mutuo deve essere sulla prima casa
  • il mutuo deve essere stato stipulato da più di un anno rispetto alla data di richiesta della sospensione;
  • il capitale residuo del mutuo non può essere superiore a 250mila euro;
  • non bisogna avere un Isee superiore ai 30mila euro;
  • bisogna aver subito la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario lavorativo per almeno 30 giorni;
  • la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro devono essere avvenute nei tre anni precedenti alla richiesta;
  • in caso di ritardo nel pagamento delle rate, questo deve essere inferiore ai 90 giorni consecutivi.

COME FARE RICHIESTA

Attraverso il sito Consap è possibile accedere all’area dedicata e completare il modulo. Esso, insieme alla documentazione necessaria ad attestare i requisiti sopra elencati, saranno obbligatori al fine di avviare la procedura con la banca con cui avete stipulato il mutuo.

NOTA DI REDAZIONE SUL CORONAVIRUS:

Ricordiamo e invitiamo tutta la nostra community al rispetto delle norme prontamente comunicate dal nostro Governo. Stiamo attraversando un momento storico in cui, con il massimo senso civico e rispetto altrui, possiamo sconfiggere il virus e tornare alle nostre vite quotidiane.

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Bonus Facciate 2020: tutti i requisiti per richiederlo

CHE COSA E’?

Il Bonus facciate è stato uno tra i bonus più richiesti nel programma edilizio legislativo del 2020. Questo successo si deve principalmente alla praticità dell’incentivo che permette ogni anno a milioni di cittadini di abbellire gli edifici in cui vivono. Nel dettaglio, con questo incentivo, i richiedenti possono risparmiare fino al 90% dell’importo sostenuto per il rifacimento di una facciata durante tutto il corso del 2020.

Unica condizione territoriale è che gli immobili si trovino nelle zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n.1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Possono usufruire del tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento. La detrazione invece verrà ripartita in 10 quote annuali e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

COME OTTENERLO?

Vediamo adesso nel dettaglio quali sono tutte le operazioni necessarie per potere richiedere il bonus.

Secondo quanto previsto dal regolamento riportato dal decreto del Ministero delle Finanze n 41/1998 per poter usufruire del bonus facciate 2020 sarà necessario :

  • Indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile 
  • comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, quando obbligatoria, secondo le disposizioni in vigore sulla sicurezza dei cantieri
  • conservare ed esibire a richiesta degli uffici la documentazione relativa agli interventi realizzati
  • le fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi
  • la ricevuta del bonifico attraverso cui è stato effettuato il pagamento
  • le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare o, nel caso in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo abilitativo, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili

Conservare ed esibire a richiesta degli uffici:

  • la copia della domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti – le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti
  • la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e la tabella millesimale di ripartizione delle spese
  • la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori, nel caso in cui gli stessi siano effettuati dal detentore dell’immobile, diverso dai familiari conviventi.

Solo per gli interventi che implicano almeno un miglioramento dal punto di vista dell’efficienza energetica, i contribuenti sono tenuti ad acquisire e conservare:

  • l’asseverazione,con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi
  • L’attesto di prestazione energetica (APE)per ogni singola unità immobiliare